La reclamante lamenta infine che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto esperire, come richiesto, una perizia. 4. Nel caso in esame va innanzitutto indicato che la misura di protezione istituita, in quanto tale, non è messa in discussione (disp. 1). Il fatto che PI 1, affetta da trisomia 21 ed interdetta secondo il vecchio diritto, necessiti di una misura di protezione a suo favore, non è infatti contestato dalle parti. In concreto, va inoltre contestualizzato il reclamo in esame.