2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm). 2. Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha confermato l’istituzione della curatela generale (art. 398 CC), che il 1° gennaio 2013 ha sostituito per legge la misura di ripristino dell’autorità parentale (art. 369 e 385 vCC) decretata con risoluzione del 14 novembre 2006.