{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-267_2014-12-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117747&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fcd0ccd8451eaecfa9c6dc3601f74b00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.12.2014 9.2013.267"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione di una curatela generale, in sostituzione di una misura di ripristino dell'autorità parentale (ex art. 385 cpv. 3 vCC). \rScelta del curatore generale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:00", "Checksum": "d20264f3167456ee7cadb591ac8b566e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.12.2014 9.2013.267\nRegesto:\nIstituzione di una curatela generale, in sostituzione di una misura di ripristino dell'autorità parentale (ex art. 385 cpv. 3 vCC). \rScelta del curatore generale\n\n\nL'art. 401 cpv. 1 CC concretizza il principio costituzionale dell’autodeterminazione, secondo il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio espresso dal curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse competenze; difatti, si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la persona interessata e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento della misura (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.21; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 1).\nI desideri dei famigliari o di altre persone vicine, di cui è menzione all'art. 401 cpv. 2 CC, devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”, e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi, rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, loc. cit.; CommFam, op. cit., art. 401 CC n. 2). Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., art. 401 CC n. 4-5).\nGiusta l’art. 402 CC la curatela può essere conferita a più persone. L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle quali essa è conferita. Questo s’impone in quanto l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità di collaborare strettamente (CommFam, op. cit., art. 402 n. 4).\n7. Contestata è nel caso in esame la scelta operata dall’Autorità di protezione di conferire il mandato di curatore ad un solo genitore, in particolare a CO 2.\n7.1. Nella fattispecie, l’Autorità di protezione, con decisione 24 ottobre 2013, dopo aver sentito l’interessata – che ha dichiarato di essere contenta – ed i fratelli di PI 1 – che hanno, a loro volta, riferito che “la sorella sta bene, è legata affettivamente con tutti e due i genitori ed ha un buon equilibrio” – ha istituito la curatela generale attribuendola in via esclusiva al padre.\nIn concreto, quando PI 1 ha raggiunto la maggiore età, ai genitori è stata attribuita, congiuntamente, l’autorità parentale prolungata ai sensi dell’art. 385 cpv. 3 vCC. In seguito, su esplicita richiesta della madre stessa, il 1° ottobre 2007 la custodia di PI 1 è stata attribuita in via esclusiva al padre con il compito di provvedere all’amministrazione dei redditi e della sostanza della figlia.\nCome indicato dall’Autorità di protezione le circostanze sono ora mutate. La conflittualità che si è venuta a creare fra i genitori di PI 1, seppur ancora relativamente ridotta ed indipendentemente dalle cause che l’abbiano fatta scaturire, è evidente ed è una ragione sufficiente per giustificare il conferimento del mandato di curatore ad uno solo dei genitori. Vista l’evidente difficoltà di collaborazione fra i genitori, che risulta dagli atti, in concreto non vi sono più le premesse per un esercizio congiunto del mandato. La decisione dell’Autorità di protezione di conferire ad un solo genitore il mandato di curatore resiste pertanto alla critica.\n7.2. L’Autorità di protezione, dopo aver sentito le parti, l’interessata e i fratelli della stessa è giunta alla conclusione che non intende intervenire d’ufficio per effettuare cambiamenti radicali nella vita di PI 1 e ha conferito il mandato di curatore al padre.\nOra, in concreto, come risulta dagli atti, PI 1 vive presso il padre, lo stesso ne amministra i redditi e la sostanza già dal 1° ottobre 2007, quando, per richiesta della madre stessa l’autorità parentale è stata attribuita a CO 2 in via esclusiva.\nIn questi sette anni il padre di PI 1, oltre ad ospitare ed occuparsi in prima persona della figlia né ha amministrato i redditi e la sostanza. Per ammissione della madre stessa, questo compito è sempre stato espletato dal padre correttamente. La stessa ha infatti riferito di non avere nulla da eccepire sull’operato del padre (reclamo pag. 2 in fine).\nDagli atti risulta in modo evidente, e neppure è contestato, che CO 2 è idoneo, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti dal mandato conferitogli, dispone del tempo necessario e svolge personalmente i suoi compiti. Al padre è infatti stata attribuita la custodia di PI 1 ed il compito di amministrarne i redditi ed i beni nel 2007 e fino ad oggi ha espletato i compiti legati al mandato in modo corretto.\nNon vi sono pertanto ragioni, come correttamente evidenziato dall’Autorità di prime cure, per modificare l’assetto già in essere e ridefinire il conferimento del mandato di curatore generale. RE 1 non ha peraltro neppure indicato di essere idonea dal profilo personale e delle competenze per svolgere tale mandato. Il fatto di essere la madre non è infatti un criterio sufficiente. Come già evidenziato, giusta l’art. 402 cpv. 2 CC, relativamente alla scelta del curatore, sebbene l’Autorità possa tener conto dei desideri delle persone vicine all’interessato, non è però legata alla proposta di tali persone. Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (BSK Erw. Schutz – Reusser / Lukic, art. 402 N. 2).\nAlla luce delle considerazioni di cui sopra la decisione impugnata resiste alle critiche. Il reclamo va pertanto respinto e la risoluzione impugnata confermata.\n8. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili."}