{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-267_2014-12-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117747&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fcd0ccd8451eaecfa9c6dc3601f74b00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.12.2014 9.2013.267"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione di una curatela generale, in sostituzione di una misura di ripristino dell'autorità parentale (ex art. 385 cpv. 3 vCC). \rScelta del curatore generale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:00", "Checksum": "d20264f3167456ee7cadb591ac8b566e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.12.2014 9.2013.267\nRegesto:\nIstituzione di una curatela generale, in sostituzione di una misura di ripristino dell'autorità parentale (ex art. 385 cpv. 3 vCC). \rScelta del curatore generale\n\n\n3. La madre RE 1 ha impugnato la decisione in esame, postulando che le venisse attribuito l’affidamento esclusivo della figlia. A mente della reclamante, che ammette che il padre si occupa convenientemente della figlia, la sua istanza sarebbe scaturita dalla richiesta formulata dalla figlia stessa. La reclamante riferisce di un episodio in cui il padre avrebbe sottovalutato e trascurato un problema all’anca della figlia, che le avrebbe causato disagi fisici ed inutili dolori. RE 1 indica che l’Autorità di protezione avrebbe deciso di conferire il mandato di curatore generale al padre senza i dovuti accertamenti. Secondo la reclamante il fatto che PI 1 “nella situazione attuale goda di una certa armonia apparente”, non significa che questa sia per lei la situazione ideale. La reclamante lamenta infine che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto esperire, come richiesto, una perizia.\n4. Nel caso in esame va innanzitutto indicato che la misura di protezione istituita, in quanto tale, non è messa in discussione (disp. 1). Il fatto che PI 1, affetta da trisomia 21 ed interdetta secondo il vecchio diritto, necessiti di una misura di protezione a suo favore, non è infatti contestato dalle parti.\nIn concreto, va inoltre contestualizzato il reclamo in esame.\nBenché lo stesso sia volto anche all’ottenimento da parte della reclamante dell’affidamento della figlia PI 1, con la risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha provveduto a confermare l’istituzione di una curatela generale che ha sostituito, per legge (dal 1° gennaio 2013), la precedente misura di “ripristino dell’autorità parentale” (art. 369 e 385 vCC) (disp. 1) e a definire a chi verrà attribuito il ruolo di curatore generale (disp. 2). La questione relativa all’affidamento di PI 1 non è infatti oggetto della risoluzione impugnata.\nOggetto del reclamo è pertanto unicamente la scelta del o dei curatori e non già l’affidamento di PI 1.\n5. Con l'entrata in vigore del nuovo diritto di protezione dell'adulto, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale (art. 14 cpv. 2 primo periodo D tit. fin. CC), a prescindere dal fatto che sia stato nominato un tutore o che ai genitori sia stato concesso il prolungamento dell’autorità parentale (art. 385 cpv. 3 vCC) (Messaggio del 28 giugno 2006 in FF 2006 pag. 6493). Va ricordato che a norma dell'art. 14 cpv. 2, seconda frase, tit. fin. CC – a motivo del principio “misura su misura” – l'Autorità di protezione è tenuta a procedere d'ufficio, non appena possibile, ai necessari adeguamenti. Ciò implica la necessità di esaminare ogni singola situazione individuale al fine di stabilire se una misura, meno incisiva, sia possibile tenendo conto dei bisogni d'assistenza e di protezione della persona interessata; l'autorità ha in particolare l'obbligo, che deriva dall'art. 399 CC, di togliere la curatela, d'ufficio o su richiesta della persona interessata, se non è più giustificata (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Losanna 2011, n. 176 pag. 77).\nLe condizioni per l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.\nSecondo il primo capoverso del suddetto articolo l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: 1. non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.\nQuanto alla curatela generale, questa è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche. L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (art. 398 CC).\nOra, con il nuovo diritto di protezione dell’adulto, la rinuncia al “prolungamento dell’autorità parentale” prevista dall’art. 385 cpv. 3 vCC ha incontrato un’ampia approvazione nell’ambito della consultazione. Secondo il nuovo diritto, infatti, i genitori possono unicamente essere nominati curatori (Messaggio 2006 p. 6408).\nLa scelta del legislatore è stata operata, in primo luogo, in quanto i genitori detentori dell’autorità parentale prolungata sfuggivano alla sorveglianza dell’Autorità tutoria, e siccome la misura non era oggetto di controlli regolari. In secondo luogo, un minore sottoposto a autorità parentale prolungata avrebbe potuto avere difficoltà ad ottenere una certa indipendenza dai genitori (Meier/Lukic, op. cit., n. 36 pag. 18).\n6. La designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, che a norma dell'art. 400 cpv. 1 CC nomina per tale funzione una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.\nSecondo l'art. 401 CC, quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato (cpv. 2)."}