{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-267_2014-12-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117747&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fcd0ccd8451eaecfa9c6dc3601f74b00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.12.2014 9.2013.267"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione di una curatela generale, in sostituzione di una misura di ripristino dell'autorità parentale (ex art. 385 cpv. 3 vCC). \rScelta del curatore generale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:00", "Checksum": "d20264f3167456ee7cadb591ac8b566e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.12.2014 9.2013.267\nRegesto:\nIstituzione di una curatela generale, in sostituzione di una misura di ripristino dell'autorità parentale (ex art. 385 cpv. 3 vCC). \rScelta del curatore generale\n\n\nCon ulteriore scritto del 22 ottobre 2013 CO 2 ha puntualizzato che, pur riconoscendo che RE 1 abbia diritto ad un rimborso spese per quando si occupa della figlia, questo non significa che i soldi di cui dispone PI 1 abbiano lo scopo di rimunerare il suo lavoro di mamma.\nCon e-mail di medesima data RE 1 ha ribadito che la richiesta d’affidamento sarebbe basata sul desiderio insistente della figlia stessa. Il patrocinatore della madre (e-mail del 22 ottobre 2013) contesta la tesi secondo cui PI 1 sarebbe felice. Oltre a confutare quanto esposto dal padre, indica che in concreto sarebbe auspicabile l’audizione di PI 1 da parte di un esperto prima di un’eventuale decisione relativa all’affidamento.\nH. Con risoluzione del 24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha confermato l’istituzione della curatela generale per PI 1 (art. 398 CC), che il 1° gennaio 2013 ha sostituito per legge la misura di ripristino dell’autorità parentale (art. 369 e 385 vCC) decretata con risoluzione del 14 novembre 2006.\nRE 1 è stata dimessa dal mandato di curatrice generale con effetto 31 ottobre 2013. La carica di curatore generale è stata attribuita a CO 2.\nI. Contro la predetta decisione RE 1 è insorta con reclamo del 30 novembre 2015 (recte 2013), postulando che la risoluzione impugnata venga annullata e che le venga affidata la curatela della figlia PI 1 in via esclusiva, con ampio diritto di visita del padre. In via subordinata ha proposto che la curatela sia conferita congiuntamente ai genitori, e che PI 1 le venga affidata in via esclusiva.\nCon osservazioni del 20 dicembre 2013 CO 2 si oppone al reclamo, postulando la conferma della risoluzione impugnata.\nConsiderato\nin diritto\n1. L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).\n2. Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha confermato l’istituzione della curatela generale (art. 398 CC), che il 1° gennaio 2013 ha sostituito per legge la misura di ripristino dell’autorità parentale (art. 369 e 385 vCC) decretata con risoluzione del 14 novembre 2006.\nLa madre di PI 1 è stata dimessa dal mandato di curatrice generale e la carica di curatore generale è stata attribuita ad CO 2, con il compito di:\na) assistere, rappresentare e proteggere la signora PI 1 in tutto quanto concerne la cura della sua persona, dei suoi interessi patrimoniali e delle sue relazioni giuridiche;\nb) proporre, qualora necessario l’adeguamento della misura ufficiale alle mutate circostanze;\nc) presentare annualmente, entro il mese di febbraio, i rapporti morale e finanziario relativi all’esercizio precedente (effetto al 31 dicembre).\nAl curatore è stata richiesta la presentazione di un inventario iniziale della sostanza della curatelata.\nL’autorità di protezione ha in primo luogo ribadito la necessità della misura di curatela generale in esame. Visto l’attrito fra i genitori, le premesse per il mantenimento congiunto del mandato di curatore non sarebbero più date.\nDagli accertamenti agli atti l’Autorità di protezione ha rilevato che PI 1 vive in un contesto adeguato, opportunamente seguita, inserita nella società e non ha evidenziato problematiche allarmanti. Essa vive presso il padre, frequentando la madre ogni qual volta lo desideri. A mente dell’Autorità di protezione “il più recente scambio di corrispondenza verte principalmente sull’aspetto del riconoscimento di un’indennità o di uno spillatico in favore della signora RE 1 quando si fa carico della figlia rispettivamente alla richiesta di modifica del luogo di vita di PI 1 ritenuta la sua transitoria situazione di convalescenza conseguente ad un intervento chirurgico all’anca”. L’Autorità di protezione ha indicato che l’attuale assetto personale e relazionale della giovane è stabile e positivo per l’interessata. In conclusione ha riferito di non intervenire d’ufficio per effettuare cambiamenti radicali, ritenendo invece opportuno conferire al solo padre il mandato di curatore, considerato che già oggi effettua la corrente gestione amministrativa, provvede alla figlia e dimostra ampia disponibilità nel favorire le relazioni con la madre. Per risolvere l’aspetto finanziario ha infine indicato che “ritiene pure adeguata la proposta di riconoscimento di un forfait di spese che tenga contro delle accresciute necessità di PI 1 legate alla sua disabilità”."}