{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-267_2014-12-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117747&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fcd0ccd8451eaecfa9c6dc3601f74b00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.12.2014 9.2013.267"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istituzione di una curatela generale, in sostituzione di una misura di ripristino dell'autorità parentale (ex art. 385 cpv. 3 vCC). \rScelta del curatore generale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:00", "Checksum": "d20264f3167456ee7cadb591ac8b566e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.12.2014 9.2013.267\nRegesto:\nIstituzione di una curatela generale, in sostituzione di una misura di ripristino dell'autorità parentale (ex art. 385 cpv. 3 vCC). \rScelta del curatore generale\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nBaggi Fiala |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________,\ne a\nCO 2 |\n|\n|\nper quanto riguarda la nomina di un curatore generale per la figlia PI 1; |\ngiudicando sul reclamo del 30 novembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 ottobre 2013 dall’Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 (1987), affetta da trisomia 21, è figlia di RE 1 e di CO 2. I genitori sono divorziati dal 2003.\nIl 16 maggio 2006 la Sezione degli enti locali (inc. 324.2005) ha decretato l’interdizione di PI 1 ai sensi dell’art. 396 vCC.\nCon risoluzione del 14 novembre 2006 (ris. 132) l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha ordinato il ripristino in favore di PI 1 dell’autorità parentale esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.\nB. A seguito della richiesta di RE 1, con convenzione del 25 settembre 2007 (ratificata dalla Commissione tutoria il 1° ottobre 2007) i genitori di PI 1 hanno modificato la custodia, attribuendola ad CO 2 e garantendo alla madre un diritto alle relazioni personali minimo. I genitori hanno inoltre stabilito che il padre assumerà l’amministrazione dei redditi e della sostanza della figlia.\nC. Con istanza del 7 gennaio 2013 RE 1 ha postulato all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, la modifica dell’assetto della custodia parentale di PI 1 asserendo che le circostanze sarebbero mutate radicalmente. Pur riconoscendo che il padre si occupa in modo eccellente della figlia, RE 1 chiede che la custodia le venga attribuita in quanto il suo stato di salute sarebbe migliorato e poiché questo risponderebbe ad una richiesta della figlia. Subordinatamente propone l’affidamento, a mesi alterni, ad entrambi i genitori.\nD. In sede d’udienza del 4 marzo 2013 RE 1 ha ribadito le proprie pretese, l’affidamento della figlia, e in via subordinata l’affidamento congiunto. A mente della madre, da oltre un anno, PI 1 chiede di poter tornare a stare con la madre. CO 2 da parte sua si oppone a tale richiesta, affermando che a suo avviso l’istante “gioca nella situazione”. Egli riferisce che PI 1 è una ragazza serena e felice ed adeguatamente felice. Indica di aver sempre favorito i rapporti tra madre e figlia.\nE. Il 10 giugno 2013 l'Autorità di protezione ha provveduto all’audizione di PI 1. La stessa ha detto di essere felice di fare tante attività. Non vorrebbe cambiare nessuna attività nemmeno l’anno successivo. Riferisce infine di lavorare alla Fondazione __________ e di essere contenta.\nI fratelli di PI 1, interrogati in tal senso, hanno riferito che a loro avviso un’occupazione inferiore del tempo lavoro della sorella sarebbe negativo. Alla domanda volta ad evidenziare eventuali “migliorie” che potrebbero essere apportate nella vita della sorella, entrambi riferiscono che “la sorella sta bene, è legata affettivamente con tutti e due i genitori ed ha un buon equilibrio”. A loro avviso PI 1 ha capito come comportarsi con entrambi i genitori, e non soffrirebbe nei passaggi da uno all’altro. Riconoscono che tra i genitori vi sono discussioni ma che entrambi vogliono il meglio per la sorella. Entrambi i figli concordano che parte del problema sia legato ad una questione finanziaria, “nel senso che per la madre è un problema dover sempre rendere conto di ogni spesa e dover chiedere i soldi per ogni cosa che fanno”. Ritengono infine che la soluzione sarebbe quindi stabilire un importo forfettario che il padre versa alla madre per le spese che affronta per la figlia.\nF. Il 24 settembre 2013 RE 1 e CO 2 sono nuovamente stati sentiti dall’Autorità di protezione. In sede d’udienza l’Autorità di protezione ha indicato di non aver ravvisato elementi tali da dover decidere un cambiamento di affidamento. Al proposito RE 1 riconosce che PI 1 si trova bene nell’assetto attuale, ma vorrebbe che venga chiarito l’assetto di affidamento in quanto lei va notevolmente oltre i diritti di visita stabiliti. CO 2 ha ribadito la massima disponibilità a permettere alla figlia di recarsi dalla madre ogni qualvolta vi sia una richiesta. In merito all’assetto finanziario concorda con la possibilità di convenire un forfait. La madre postula che i redditi di PI 1 vengano divisi a metà e ogni genitore li gestisca al meglio. Proposta alla quale CO 2 si oppone, ribadendo la propria disponibilità a convenire un forfait in base a criteri oggettivi. In conclusione il patrocinatore di RE 1, dopo aver preso atto di quanto discusso, auspica la necessaria “elasticità” “qualora in futuro” ci siano “problemi nella presa a carico di PI 1”.\nG. Con scritto di posta elettronica del 1° ottobre 2013 CO 2 ha proposto di riconoscere una diaria di 20.– per ogni giorno che PI 1 trascorrerà presso la madre, oltre al rimborso di tutte le spese straordinarie, previo accordo preventivo. Con ulteriore e-mail del 16 ottobre 2013 CO 2 ha proposto di riconoscere alla madre di PI 1 anche l’assegno grande invalido di grado medio (rendita giornaliera di fr. 39.–) per ogni giorno trascorso con lei.\nAl riguardo con lettera del 18 ottobre 2013 (e-mail) il patrocinatore di RE 1 si è opposto alla proposta di “indennizzo” di CO 2, riformulando la propria richiesta di affidamento a tempo pieno della figlia."}