C 91/02); che la decisione impugnata deve dunque essere annullata limitatamente all'approvazione dell'indennità di spese per il periodo dal 01.03.2012 al 31.12.2012 e gli atti ritornati all'Autorità di protezione per nuova decisione; che gli oneri del giudizio seguono la soccombenza, senza assegnazione di ripetibili, non richieste. Per questi motivi dichiara e pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza: 1.1. La decisione dell'11 novembre 2013 (ris. n. 4456/2013) dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata limitatamente al dispositivo n. 2 (riconoscimento alla curatrice RE 1 di spese di fr.