che il diritto d'essere sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 126 V 132, cons. 2; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160) e nulla si oppone a che esso venga rilevato d'ufficio dall'autorità di ricorso cantonale (DTF 107 V 248; STF del 6 agosto 2002 inc. C 91/02);