che le motivazioni della decurtazione delle spese l'Autorità di protezione le ha addotte solo nelle osservazioni al reclamo; che non sono palesemente dati i presupposti per una sanatoria in questa sede, poiché la stessa sotrarrebbe all'interessata il doppio grado di giurisdizione, ciò che potrebbe configurare a sua volta – dandosi gli estremi – una violazione del diritto di essere sentito; che per altro le motivazioni addotte dall'Autorità di protezione sono diverse da quelle che sono state intese dalla reclamante con riferimento alle discussioni che sarebbero avvenute in un incontro del 31 ottobre 2013, non documentate a questo giudice da uno specifico verbale di udienza;