{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-265_2014-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115923&nX40_KEY=4711090&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0fa9224eb0b9a0066960906cf7fadf03"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["9.2013.265"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.04.2014 9.2013.265"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annullamento della decisione dell'Autorità di protezione sulle spese del curatore in quanto non motivata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:34:03", "Checksum": "cd5fe13f63e248ea221f81663db6ba69", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.04.2014 9.2013.265\nRegesto:\nAnnullamento della decisione dell'Autorità di protezione sulle spese del curatore in quanto non motivata\n\n\nche l’obbligo di motivazione implica che il destinatario della decisione possa capire perché l'autorità giudicante abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). L'autorità deve dunque enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici – che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione;\nche, nel caso concreto, l'Autorità di protezione nella decisione impugnata non menziona in alcun modo le motivazioni che l'hanno indotta a decurtare le pretese di rimborso spese fatte valere dalla curatrice;\nche le motivazioni della decurtazione delle spese l'Autorità di protezione le ha addotte solo nelle osservazioni al reclamo;\nche non sono palesemente dati i presupposti per una sanatoria in questa sede, poiché la stessa sotrarrebbe all'interessata il doppio grado di giurisdizione, ciò che potrebbe configurare a sua volta – dandosi gli estremi – una violazione del diritto di essere sentito;\nche per altro le motivazioni addotte dall'Autorità di protezione sono diverse da quelle che sono state intese dalla reclamante con riferimento alle discussioni che sarebbero avvenute in un incontro del 31 ottobre 2013, non documentate a questo giudice da uno specifico verbale di udienza;\nche il diritto d'essere sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 126 V 132, cons. 2; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160) e nulla si oppone a che esso venga rilevato d'ufficio dall'autorità di ricorso cantonale (DTF 107 V 248; STF del 6 agosto 2002 inc. C 91/02);\nche la decisione impugnata deve dunque essere annullata limitatamente all'approvazione dell'indennità di spese per il periodo dal 01.03.2012 al 31.12.2012 e gli atti ritornati all'Autorità di protezione per nuova decisione;\nche gli oneri del giudizio seguono la soccombenza, senza assegnazione di ripetibili, non richieste.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:\n1.1. La decisione dell'11 novembre 2013 (ris. n. 4456/2013) dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata limitatamente al dispositivo n. 2 (riconoscimento alla curatrice RE 1 di spese di fr. 389.–).\n1.2. Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità per nuova decisione.\n2. Gli oneri del giudizio consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 50.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 100.–\nsono posti a carico dell'Autorità regionale di protezione __________. Non si assegnano ripetibili.\n3. Notificazione:\nComunicazione:\n-\nIl presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}