{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-265_2014-04-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115923&nX40_KEY=4921741&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0fa9224eb0b9a0066960906cf7fadf03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.265"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.04.2014 9.2013.265"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annullamento della decisione dell'Autorità di protezione sulle spese del curatore in quanto non motivata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:15", "Checksum": "9eb8d8bc22af30759781755fdb3c5ddd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.04.2014 9.2013.265\nRegesto:\nAnnullamento della decisione dell'Autorità di protezione sulle spese del curatore in quanto non motivata\n\n|\nassistito dalla segretaria |\nTamagni |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nriguardo all'approvazione dell'indennità di spese per il periodo dal 01.03.2012 al 31.12.2012 relativo alla curatela a favore di PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 27/28 novembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 11 novembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e\nin diritto\nche con decisione n. 121/2012 del 20 febbraio 2012 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito a favore di PI 1, G__________, una curatela amministrativa ai sensi dell'art. 393 n. 2 vCC e ha nominato RE 1 quale curatrice amministrativa;\nche in data 15 febbraio 2013 RE 1 ha sottoposto all'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, la propria richiesta di mercede e rimborso spese per l'anno 2012 per complessivi fr. 5'148.– (indennità fr. 3'500.–; trasferte fr. 39.–; rimborso spese diverse fr. 1'609.–);\nche alla richiesta di mercede e rimborso spese era annessa la distinta con la specifica delle prestazioni;\nche con decisione 11 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario e ha riconosciuto alla curatrice la mercede di fr. 3'500.– e le spese di fr. 389.–, ponendo le medesime a carico del Comune di domicilio;\nche nella menzionata risoluzione le spese e la tassa della decisione per complessivi fr. 100.– sono state poste a carico dell'interessata;\nche con reclamo 27/28 novembre 2013 RE 1 si aggrava avverso la predetta decisione contestando la riduzione delle spese riconosciute da complessivi fr. 1'648.– (trasferte fr. 39.– + rimborso spese diverse fr. 1'609.–) esposti nella sua richiesta dell'15 febbraio 2013 a fr. 389.–;\nche la curatrice rileva che in un incontro avvenuto il 31 ottobre 2013 l'Autorità di protezione avrebbe sostenuto che il rimborso spese viene riconosciuto nella misura del 10% dell'onorario e ciò in considerazione dell'art. 6 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RtarRip) e che a seguito di ciò avrebbe “riconosciuto le trasferte per fr. 39.– e fr. 350.– quale rimborso spese”;\nche nelle osservazioni 14 gennaio 2014 l'Autorità di protezione sostiene che nell'incontro del 31 ottobre 2013 avrebbe informato la curatrice dell'intenzione di applicare, a partire dal 2013, una regola secondo cui le spese vengono accettate nell'ordine del 10% della mercede, in applicazione per analogia del RtarRip;\nche, nelle medesime osservazioni, l'Autorità di protezione si addentra poi nella “specifica prestazioni” allegata alla richiesta di mercede e rimborso spese 2012, presentata in data 15 febbraio 2013 dalla curatrice illustrando come sarebbe giunta, a suo dire, a riconoscere per arrotondamento l'importo di fr. 350.– per le spese, ciò che corrisponderebbe poi, casualmente al 10% dell'onorario richiesto;\nche l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);\nche riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm);\nche la remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (ROPMA)]. Alla mercede e alle spese del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, per quanto concerne le spese, l’art. 16 vRTut prevede che i curatori hanno diritto al rimborso delle medesime (cpv. 1) e che esse vanno presentate mediante conteggio e corredate da giustificativi (cpv. 2 e 3);\nche dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999, la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata; questo diritto è garantito dall'art. 26 vLPamm il quale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta, ma senza precisare il contenuto e l'estensione della motivazione (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 26 vLPamm n. 1);"}