Nel caso in esame non è quindi ammissibile l’argomentazione della reclamante, che esegue un calcolo soggettivo e, secondo questo giudice, privo di giustificazione oggettiva. Riconoscerle quindi, come eseguito dall’Autorità di protezione e come è d’uso in questo tipo di procedure, fr. 1.- per ogni lettera inviata (fr. 6.- per ogni invio raccomandato) e 10 centesimi per ogni fotocopia eseguita oltre a un forfait per le spese telefoniche di fr. 60.-, appare senza dubbio equo. Anche su questo argomento il reclamo della curatrice va quindi respinto e la decisione impugnata confermata. 6. In ragione di quanto sopra il reclamo è respinto e la decisione impugnata è confermata.