Pur comprendendo le argomentazioni della reclamante, occorre evidenziare che la riduzione operata dall’Autorità di protezione, che ha invece riconosciuto soltanto le spese vive, è senza dubbio sensata e corrispondente al senso delle normative applicabili. L’art. 16 vRTut indicava infatti esplicitamente che il curatore aveva diritto al “rimborso delle spese”. Spese che devono essere quantificabili oggettivamente e sono peraltro ancora soggette a approvazione dell’Autorità di protezione. Nel caso in esame non è quindi ammissibile l’argomentazione della reclamante, che esegue un calcolo soggettivo e, secondo questo giudice, privo di giustificazione oggettiva.