– appare del tutto ingiustificato”. La reclamante reputa che la riduzione operata dall’Autorità di protezione non sia giustificata, considerato che il limite annuo imposto dall’art. 17 cpv. 2 vRTut non è superato. Essa ritiene inoltre falsa l’opinione secondo cui la curatela a favore di PI 1 sarebbe un mandato che non necessita di particolare dispendio di tempo e che non abbisogna di conoscenze specifiche. Elenca poi i suoi interventi, nell’intento di giustificare il dispendio di ore. Delle 50 ore chieste dalla curatrice, l’Autorità di protezione ne ha riconosciute soltanto 40, pari quindi a una media di più di 10 h. al mese (considerando per settembre solo una settimana).