472.- richiesti, per un totale complessivo di fr. 1'726.-. C. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 26 novembre 2013, ritenendo sostanzialmente ingiustificata la riduzione dell’onorario richiesto, così come del rimborso spese. D. In data 20 dicembre 2013 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni, precisando di aver ritenuto eccessivi sia l’onorario esposto che le spese richieste dalla curatrice. Essa ha confermato la decisione impugnata e chiesto la reiezione del reclamo. Considerato in diritto 1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv.