{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-264_2014-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117431&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d107b02f7593726d2975a6ff66be3a5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.264"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.10.2014 9.2013.264"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Approvazione nota d'onorario e rimborso spese curatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:20", "Checksum": "31820a346698c674f054504aafe6bcec", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.10.2014 9.2013.264\nRegesto:\nApprovazione nota d'onorario e rimborso spese curatore\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n|\n|\nper quanto riguarda l’approvazione della mercede e del rimborso spese relative alla curatela di PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 26 novembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 ottobre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Tramite decisione 25 settembre 2012 l’allora Commissione tutoria regionale __________ ha istituito una curatela volontaria a favore di PI 1, nominando quale curatrice RE 1.\nB. In data 30 ottobre 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale per il 2012, mentre tramite decisione separata ha tassato la mercede per il medesimo anno, riducendo l’importo richiesto di fr. 2'000.- a fr. 1'600.-, oltre a spese di trasferta per fr. 66.- invece di fr. 130.80 richiesti e un rimborso per spese vive di fr. 60.- anziché fr. 472.- richiesti, per un totale complessivo di fr. 1'726.-.\nC. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 26 novembre 2013, ritenendo sostanzialmente ingiustificata la riduzione dell’onorario richiesto, così come del rimborso spese.\nD. In data 20 dicembre 2013 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni, precisando di aver ritenuto eccessivi sia l’onorario esposto che le spese richieste dalla curatrice. Essa ha confermato la decisione impugnata e chiesto la reiezione del reclamo.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).\n2.La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11 del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308 CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla situazione patrimoniale del pupillo. La mercede, in base a dette norme, è fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73). L’art. 17 cpv. 4 vRTut in vigore dal 1° gennaio 2010 prevedeva la possibilità “in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione tutoria” di riconoscere anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.\n3. Nel caso in esame, la curatrice ha esposto una nota d’onorario per la mercede di fr. 2'000.–, pari a 50 ore a fr. 40.– l'ora. Essa ha pure chiesto un rimborso spese di fr. 472.– e fr. 66. – per le trasferte, per un totale di fr. 2'602.80.\nTramite la decisione qui impugnata, l’Autorità di protezione ha riconosciuto un importo di fr. 1'726.–, pari a fr. 1'600.– di mercede, spese di trasferta di fr. 66.– e un rimborso per spese vive di fr. 60.–.\n4. L’Autorità di protezione ha ridotto la mercede di fr. 400.–, pari a 10 ore a fr. 40.– l'ora, poiché il periodo di svolgimento del mandato è durato dal 25 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 e, considerato che si tratta di un mandato che “non necessita di particolare dispendio di tempo, sicuramente non più di quanto previsto per una normale amministrazione e nemmeno richiede competenze specifiche per lo svolgimento dello stesso”, che “la durata per l’anno 2012 è pari a poco più di tre mesi” “esporre per tale periodo un onorario di fr. 2'000.– appare del tutto ingiustificato”.\nLa reclamante reputa che la riduzione operata dall’Autorità di protezione non sia giustificata, considerato che il limite annuo imposto dall’art. 17 cpv. 2 vRTut non è superato. Essa ritiene inoltre falsa l’opinione secondo cui la curatela a favore di PI 1 sarebbe un mandato che non necessita di particolare dispendio di tempo e che non abbisogna di conoscenze specifiche. Elenca poi i suoi interventi, nell’intento di giustificare il dispendio di ore."}