Spese che devono essere quantificabili oggettivamente e sono peraltro ancora soggette ad approvazione dell’Autorità di protezione. Nel caso in esame non è quindi ammissibile l’argomentazione della reclamante, che esegue un calcolo soggettivo e, secondo questo giudice, privo di giustificazione oggettiva. Riconoscerle quindi, come eseguito dall’Autorità di protezione e come è d’uso in questo tipo di procedure, fr. 1.- per ogni lettera inviata (fr. 6.- per ogni invio raccomandato) e 10 centesimi per ogni fotocopia eseguita oltre a un forfait per le spese telefoniche di fr. 100.-, appare senza dubbio equo.