Per giustificare tali importi la curatrice presenta una serie di argomenti relativi all’esigenza di dotarsi di apparecchiature e mantenerle, al mantenimento dello spazio dove lavorare e via di seguito. Pur comprendendo le argomentazioni della reclamante, occorre evidenziare che la riduzione operata dall’Autorità di protezione, che ha invece riconosciuto soltanto le spese vive, è senza dubbio sensata e corrispondente al senso delle normative applicabili. L’art. 16 del RTut indicava infatti esplicitamente che il curatore aveva diritto al “rimborso delle spese”. Spese che devono essere quantificabili oggettivamente e sono peraltro ancora soggette ad approvazione dell’Autorità di protezione.