{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-262_2014-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117432&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "10f746acdc5f3bc7e0f1fe1e008c1096"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.262"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.10.2014 9.2013.262"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ammontare nota d'onoarario e rimborso spese curatore"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:14", "Checksum": "b294b9cc2a5487272f0e2e8bfc419179", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 07.10.2014 9.2013.262\nRegesto:\nAmmontare nota d'onoarario e rimborso spese curatore\n\n\nDelle 75 ore chieste dalla curatrice, l’Autorità di protezione ne ha riconosciute soltanto 60, pari quindi a una media di 7 h. al mese (considerando per aprile solo metà mese), invece delle 8.8 (sempre di media) richieste. Esaminando la nota presentata emerge innanzitutto che la curatrice non ha indicato il dettaglio del tempo impiegato per ogni singola operazione. Risulta quindi complesso valutare con esattezza le ore investite nel mandato, prassi che sarebbe più corretta. Di conseguenza, va evidenziato quanto segue. Dalla nota d’onorario si può desumere che la curatrice ha svolto 12 incontri con/per la curatelata presso vari enti e servizi. A giudizio di questo giudice si può riconoscere alla signora RE 1 un indennizzo di 4 ore per ogni incontro, per un totale di 48 ore. Per il resto, essa ha indicato una copiosa corrispondenza ricevuta e inviata. In totale si contano 22 lettere inviate (di cui 13 uguali per annunciare ai vari enti e servizi la sua nomina), 24 e-mail inviati e 31 e-mail ricevuti. Trattandosi in totale di 77 operazioni, a una media di 10 minuti ciascuna (discutibile, tuttavia, per gli e-mail, di cui non si conosce il contenuto ma che di norma dovrebbero riguardare solo brevi messaggi) sarebbero circa 13 ore, che sommate alle 48 di cui si è detto danno un totale di poco più di 60 ore. L’importo riconosciuto dall’Autorità di prima istanza (60 ore) appare pertanto proporzionato a questo giudice. Ben poco realistica sembra invece la giustificazione delle 75 ore fatturate indicata nel reclamo, soprattutto se confrontata con la nota presentata (di cui si è appena detto). La curatrice in occasione del reclamo espone infatti una lista di operazioni effettuate, che tuttavia non corrisponde alla nota (15 ore per la presentazione dell’inventario, 40 ore per “lavori amministrativi” – 5 ore mensili -, 6 ore per la ricerca dell’appartamento, 10 ore per “compiti particolari”, 2 ore mensili per un totale di 16 ore per “contatti personali”, 10 ore per “contatti con terzi”). Questo giudice dovendo decidere sulla contestazione della decisione impugnata, rispettivamente del calcolo eseguito sulla nota presentata il 6 febbraio 2013, non può che confermare l’importo riconosciuto dall’Autorità di prima istanza, che gode peraltro di ampio potere per la valutazione della richiesta di mercede e della complessità del mandato.\n5. Quanto alla richiesta formulata di rimborso spese, la curatrice ha esposto fr. 3.- per l’invio di ogni lettera, fr. 1.- per l’invio e la ricezione di ogni e-mail e fr. 1.- per ogni fotocopia eseguita. Per giustificare tali importi la curatrice presenta una serie di argomenti relativi all’esigenza di dotarsi di apparecchiature e mantenerle, al mantenimento dello spazio dove lavorare e via di seguito.\nPur comprendendo le argomentazioni della reclamante, occorre evidenziare che la riduzione operata dall’Autorità di protezione, che ha invece riconosciuto soltanto le spese vive, è senza dubbio sensata e corrispondente al senso delle normative applicabili. L’art. 16 del RTut indicava infatti esplicitamente che il curatore aveva diritto al “rimborso delle spese”. Spese che devono essere quantificabili oggettivamente e sono peraltro ancora soggette ad approvazione dell’Autorità di protezione. Nel caso in esame non è quindi ammissibile l’argomentazione della reclamante, che esegue un calcolo soggettivo e, secondo questo giudice, privo di giustificazione oggettiva.\nRiconoscerle quindi, come eseguito dall’Autorità di protezione e come è d’uso in questo tipo di procedure, fr. 1.- per ogni lettera inviata (fr. 6.- per ogni invio raccomandato) e 10 centesimi per ogni fotocopia eseguita oltre a un forfait per le spese telefoniche di fr. 100.-, appare senza dubbio equo. Anche su questo argomento il reclamo della curatrice va quindi respinto e la decisione impugnata confermata.\n6. In ragione di quanto sopra il reclamo è respinto e la decisione impugnata è confermata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza, mentre non si attribuiscono ripetibili.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 150.–\nsono posti a carico di RE 1.\n3. Notificazione:\n|\n|\n-\n|\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici (pagina seguente)\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}