12) e giustamente inserita nella posta dei passivi. La tesi dell’Autorità di protezione non può invece essere condivisa. Nella procedura di approvazione del rendiconto, l’Autorità aveva tolto l’importo relativo agli attestati carenza beni dal passivo indicando che l’importo era “inesigibile”, facendo riferimento all’art. 149 LEF.