Il servizio contabile avrebbe di conseguenza avuto “un dispendio di tempo supplementare” per stilare un documento idoneo all’approvazione. F. Con reclamo del 27 novembre 2013 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, postulando l’approvazione del rendiconto finanziario e della nota d’onorario da lei presentati. G. Con osservazioni del 3 gennaio 2014 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo, chiedendo la piena conferma della decisione impugnata. PI 1, dal canto suo, non ha presentato osservazioni. Considerato in diritto 1. L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv.