{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-06-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-261_2014-06-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116419&nX40_KEY=4921745&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d3d0ecfa9c4b550d287971aaba96e14d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.261"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.06.2014 9.2013.261"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rendiconto finanziario: registrazione a bilancio (nella posta \"passivi\") degli attestati carenza beni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:31:00", "Checksum": "f20bc5aea27884b2e6a2083fd2e83cd9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.06.2014 9.2013.261\nRegesto:\nRendiconto finanziario: registrazione a bilancio (nella posta \"passivi\") degli attestati carenza beni\n\n\n3. RE 1 ritiene che la rettifica operata dall’Autorità di protezione al rendiconto finanziario da lei presentato e la riduzione della mercede richiesta non siano giustificati. Il rendiconto finanziario riporta i saldi risultanti dall’estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti. In particolare alla “voce passivi” sono stati iscritti tutti gli attestati carenza beni. La curatrice nega la tesi dell’Autorità secondo cui gli attestati carenza beni in esame sarebbero prescritti. Rammenta infine che le istruzioni allegate al modulo per la compilazione del rendiconto finanziario prevedono espressamente tale registrazione. Anche la riduzione del suo onorario non sarebbe giustificata. La curatrice rammenta che la verifica della correttezza dei rendiconti è compito del revisore dei conti.\n4. Secondo l'art. 408 cpv. 1 CC il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l'amministrazione. L'art. 410 CC prevede che il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni (cpv. 1); il curatore spiega la contabilità all’interessato e su richiesta gliene fornisce una copia (cpv. 2).\nGiusta l'art. 24 ROPMA ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all'autorità di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario (cpv. 1); l'autorità di protezione approva i rendiconti entro il 30 giugno (cpv. 3). Secondo l’art. 25 ROPMA della verifica dei conti deve essere incaricata una persona interna alla segreteria o un ausiliario esterno aventi le necessarie competenze; la responsabilità dell’approvazione dei conti compete all’autorità di protezione.\nLa contabilità deve essere completa e veritiera. L'autorità di protezione provvede alla sua verifica, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (art. 415 cpv. 1 CC).\nLa remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11 del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308 CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut i curatori hanno diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla situazione patrimoniale del pupillo. La mercede è fissata dall'autorità tutoria (art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevede che è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73).\n5. Le istruzioni per i tutori e curatori allegate al formulario di “rendiconto finanziario” (cfr. ultimo aggiornamento gennaio 2013 agli atti, doc. B), prevedono che il rendiconto deve specificare le entrate e le uscite della gestione cui si riferisce nelle rispettive colonne entrate d’esercizio e uscite d’esercizio (punto 2); al punto 8 è pure stabilito che “vanno iscritti al passivo le procedure esecutive e gli attestati carenza beni risultanti dall’estratto rilasciato, gratuitamente, dall’ufficio esecuzioni e fallimenti” (http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GIUDIZIARIO/cameraProtezione/Rendiconto.pdf).\n6. Nel caso in esame, come chiaramente sancito dalle istruzioni appena citate, nel rendiconto finanziario la curatrice ha registrato nella posta passivo tutti gli attestati carenza beni intestati ad PI 1 (facendo debito riferimento al punto 8 delle istruzioni) per un totale di fr. 169 227.95. Tale cifra è stata adeguatamente documentata dalla curatrice (doc. 12) e giustamente inserita nella posta dei passivi.\nLa tesi dell’Autorità di protezione non può invece essere condivisa. Nella procedura di approvazione del rendiconto, l’Autorità aveva tolto l’importo relativo agli attestati carenza beni dal passivo indicando che l’importo era “inesigibile”, facendo riferimento all’art. 149 LEF. Secondo A__________, che si era occupato di verificare il rendiconto finanziario in questione, (richiamati gli art. 149a e 265 LEF), in sede di rendiconti finanziari gli attestati carenza beni per le “persone anziane o menomate mentalmente e/o fisicamente, degenti in case di riposo e incapaci di procacciarsi utili derivanti da attività” andrebbero indicati nelle poste fuori bilancio e non già nei passivi (scritto del 30 dicembre 2013 indirizzato al presidente dell’Autorità di protezione, doc. 12 incarto Autorità di protezione). La tesi dell’Autorità di prime cure, non sufficientemente motivata, non può in alcun modo essere condivisa. Il testo del punto 8 delle istruzioni è chiaro e non da adito ad interpretazione alcuna.\nIn sede di osservazioni l’Autorità di protezione ha nuovamente ribadito la tesi indicando che “sarebbe più logico inserire gli importi di cui agli ACB nelle osservazioni fuori bilancio”. In sede di osservazioni l’Autorità di prime cure non ha però più preteso che i crediti in questione fossero prescritti.\nGiusta l’art.149a cpv. 2 LEF il credito accertato mediante un attestato carenza beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni. Gli ACB registrati dalla curatrice sono stati spiccati dal 31 maggio 1996 al 28 giugno 2012 (cfr. doc. B). In simili circostanze la critica della curatrice va accolta, gli attestati in questione non essendo ancora prescritti."}