{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-06-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-261_2014-06-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116419&nX40_KEY=4921745&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d3d0ecfa9c4b550d287971aaba96e14d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.261"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.06.2014 9.2013.261"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rendiconto finanziario: registrazione a bilancio (nella posta \"passivi\") degli attestati carenza beni"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:31:00", "Checksum": "f20bc5aea27884b2e6a2083fd2e83cd9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.06.2014 9.2013.261\nRegesto:\nRendiconto finanziario: registrazione a bilancio (nella posta \"passivi\") degli attestati carenza beni\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nBaggi Fiala |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione X__________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario del 2012 del curatelato PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 27 novembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 novembre 2013 dall’Autorità regionale di protezione X __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Con risoluzione del 28 maggio 2010 l’allora Commissione tutoria regionale Y__________ (in seguito Commissione tutoria Y) ha istituito a favore di PI 1, nato il __________ 1969, una curatela volontaria ex art. 394 vCC, e nominato L__________ P__________ in qualità di curatore.\nB. Il 27 gennaio 2012 la Commissione tutoria Y ha sostituito il curatore con la qui reclamante RE 1, che con dichiarazione del 23 gennaio 2012, ha confermato la sua disponibilità ad assumere il mandato (ris. n. 41). A seguito del trasferimento di domicilio di PI 1, con risoluzione del 17 febbraio 2012 (n. 81), la curatela è stata assunta dalla Commissione tutoria X__________ (in seguito Commissione tutoria X), e la curatrice confermata.\nC. Il 13 febbraio 2013 RE 1 ha sottoposto all’Autorità regionale di protezione X__________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria X – il rendiconto 2012, il rapporto morale, la richiesta di mercede e il rapporto di attività.\nD. Con scritto del 30 settembre 2013 l’Autorità di protezione ha informato la curatrice di aver apportato delle rettifiche al rendiconto 2012. Con osservazioni del 3 ottobre 2013 la curatrice ha nuovamente postulato l’approvazione del rendiconto presentato il 13 febbraio 2013 (nel quale chiedeva per il periodo febbraio-dicembre 2012 un’indennità di fr. 3 000.–, spese di trasferta di fr. 153.60 e spese diverse di fr. 1 212.–, per una mercede totale di fr. 4 365.60).\nE. Con risoluzione del 15 novembre 2013 (n. 566) l’Autorità di protezione ha apportato delle rettifiche al rendiconto 2012 presentato dalla curatrice (così come anticipato nello scritto del 30 settembre 2013), deducendo in sostanza fr. 400.– dalla mercede chiesta. A mente dell’Autorità di protezione il rendiconto presentato non era corretto. Il servizio contabile avrebbe di conseguenza avuto “un dispendio di tempo supplementare” per stilare un documento idoneo all’approvazione.\nF. Con reclamo del 27 novembre 2013 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, postulando l’approvazione del rendiconto finanziario e della nota d’onorario da lei presentati.\nG. Con osservazioni del 3 gennaio 2014 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo, chiedendo la piena conferma della decisione impugnata. PI 1, dal canto suo, non ha presentato osservazioni.\nConsiderato\nin diritto\n1. L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm). In via ancor più sussidiaria si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile (art. 450f CC).\n2. Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha ridotto la mercede del curatore di fr. 400.–. Il rendiconto finanziario è stato rettificato; in particolare gli attestati carenza beni iscritti al passivo dal curatore sono stati tolti. Nello scritto del 30 settembre 2013 l’Autorità di protezione aveva ritenuto che gli attestati carenza beni in questione erano inesigibili (art. 149a LEF). L’autorità ha osservato che “le persone anziane o menomate mentalmente e/o fisicamente, degenti in case di riposo” non sono in grado di avere reddito, e possono contare soltanto sulle entrate provenienti da prestazioni sociali. Per queste persone gli attestati carenza beni andrebbero inseriti nelle poste fuori bilancio. A mente dell’Autorità appare “difficile” inserire tali importi nel bilancio (voce passivi) poiché, per queste persone, sarà pressoché impossibile onorare i pagamenti. L’Autorità ha infine giustificato la riduzione dell’onorario del curatore dal “dispendio di tempo supplementare” avuto dal servizio contabile per stilare un rendiconto idoneo all’approvazione."}