Dette condizioni sono riprese nel Regolamento relativo al conto di libero passaggio della Banca Raiffeisen del 21 dicembre 2009. m) Secondo l'art. 10 del predetto Regolamento della Banca Raiffeisen, “ad eccezione dei motivi di pagamento anticipato di cui all’art. 8, non sono possibili prelevamenti anticipati dal conto di libero passaggio”, ciò rispetto alla scadenza ordinaria regolamentata dall'art. 7. Solo a detta scadenza, fissata al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile AVS, quindi a 60 anni, PI 1 può disporre liberamente del capitale di libero passaggio.