L'utilizzo di detti averi è regolamentato in modo restrittivo da chiare norme di legge federale [Legge sul libero passaggio, LFLP (RS 831.42) e Ordinanza sul libero passaggio,OLP (RS 831.425)]. Dette condizioni sono riprese nel Regolamento relativo al conto di libero passaggio della Banca Raiffeisen del 21 dicembre 2009. m) Secondo l'art. 10 del predetto Regolamento della Banca Raiffeisen, “ad eccezione dei motivi di pagamento anticipato di cui all’art. 8, non sono possibili prelevamenti anticipati dal conto di libero passaggio”, ciò rispetto alla scadenza ordinaria regolamentata dall'art. 7.