, n. 2 ad art. 28 Lpamm). Nelle procedure importanti l’autorità può fissare l’ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a in fine con richiami; sentenza ICCA del 16 dicembre 2010 inc. n. 11.2010.140, consid. 4). g) Da quanto sopra esposto discende che le autorità hanno senz’altro la possibilità di elaborare schemi o tabelle sulle quali fondare il prelievo di tasse di giustizia. Già dal profilo pratico ciò appare ragionevole. Questo sistema consente oltretutto di mantenere una certa parità di trattamento: a casi analoghi verranno applicate analoghe tariffe. h)