Il Rapporto del Gran Consiglio del 12 febbraio 1999 (cfr. pag. 5 ad art. 29) e i Verbali del Gran Consiglio (Vol. 5, anno 1998-1999, pag. 3955) permettono invece di ritenere che il legislatore ha inteso regolamentare la tassa del rendiconto morale alla lettera a), fissando un minimo di fr. 20.– un massimo di fr. 200.–, e la tassa per le altre decisioni alla lettera b), fissando un massimo di fr. 5'000.–. Nelle “altre decisioni” rientra senza dubbio, nell'intenzione del legislatore, anche il rendiconto finanziario, con possibilità di raggiungere il massimo di cui si è detto nel caso in cui “siano allestiti rendiconti” a favore “di persone estremamente abbienti” (cfr.