20.- a fr. 200.-; b) per ogni altra decisione fino a fr. 5'000.-. Per l'interpretazione della norma, in assenza di considerazioni specifiche negli atti preparatori della recente riforma legislativa, ci si può riferire agli atti che hanno condotto all'introduzione di identica disposizione nella legislazione precedente. La nuova norma ha infatti ripreso integralmente l'art. 29 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (Ltut), in vigore fino al 31 dicembre 2012. Il Messaggio del Consiglio di Stato n. 4775 del 1° luglio 1998 sulla Ltut non è d'aiuto. Il Rapporto del Gran Consiglio del 12 febbraio 1999 (cfr.