Non avendolo fatto, egli ha perso la possibilità di contestare il contenuto della decisione. h) Visto quanto sopra, il ricorso del 2 ottobre 2011, volto ad annullare la decisione dell'Autorità di vigilanza, va respinto. Non è di conseguenza concessa la restituzione dei termini. i) Tasse di giustizia e spese seguono la soccombenza. 6. Sul reclamo del 3 aprile 2013, per la riduzione di spese e tassa per l'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale per l'anno 2011: a) In base all’art. 29 cpv. 1 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse: a) per l’approvazione di rendiconti morali, da fr. 20.- a fr.