È quindi a giusto titolo, che l’allora Autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il suo reclamo. Diversamente, la restituzione dei termini dovrebbe essere data ad un numero indeterminato di fattispecie, ogni volta che un interessato adducesse di non aver compreso appieno il significato di una norma, rispettivamente di una decisione a lui indirizzata. g) In conclusione, spettava al reclamante informarsi o inoltrare, se del caso, un ricorso “cautelativo”, in attesa di ottenere le delucidazioni necessarie. Non avendolo fatto, egli ha perso la possibilità di contestare il contenuto della decisione.