2). e) Si può ragionevolmente ritenere che il reclamante, ricevuta la decisione, fosse all’oscuro dello specifico della tassa applicata. Nondimeno, pur assumendo di non aver pienamente colto a quale titolo essa fosse prelevata, l’ha accettata ed ha lasciato trascorrere inosservati i termini di ricorso. f) Considerato quanto esposto al punto d), l’errore o l’ignoranza in merito alla portata di una norma non giustifica una restituzione dei termini. È quindi a giusto titolo, che l’allora Autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il suo reclamo.