d) Secondo costante dottrina e giurisprudenza, la semplice ignoranza di norme giuridiche, come pure un errore sulla loro portata, non giustifica una restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da un’informazione dell’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale dell’11 maggio 2006 n. 2A.175/2006 consid. 2.2.2. e dottrina citata; DTF 103 IV 133 consid. 2). e) Si può ragionevolmente ritenere che il reclamante, ricevuta la decisione, fosse all’oscuro dello specifico della tassa applicata.