f n. 7 LOG). 3. Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPamm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8]. 4. In base all’art. 51 LPamm, quando, presso la medesima autorità siano proposti più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie e decidere i ricorsi con una sola decisione. Il ricorso (recte ora: