” (reclamo pag. 2 in fine). I. In data 22 aprile 2013, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – ha presentato osservazioni al reclamo, ribadendo di trarre l’importo della tassa e delle spese di giustizia dalle normative in vigore e da una tabella allestita ed utilizzata da anni, basata sul valore della sostanza dell’interessato, tabella che ha accluso al proprio allegato. L’Autorità di protezione ha quindi chiesto la reiezione del reclamo.