{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-08-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-25_2013-08-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115865&nX40_KEY=4921742&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e2d384af909817db06b35e35b568bca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.08.2013 9.2013.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale. 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Criteri per la fissazione delle tasse di giustizia applicate dalle ARP; in concreto, tassa commisurata alla sostanza del curatelato, calcolata a torto includendo gli averi LPP\n\n\nPer l'interpretazione della norma, in assenza di considerazioni specifiche negli atti preparatori della recente riforma legislativa, ci si può riferire agli atti che hanno condotto all'introduzione di identica disposizione nella legislazione precedente. La nuova norma ha infatti ripreso integralmente l'art. 29 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (Ltut), in vigore fino al 31 dicembre 2012. Il Messaggio del Consiglio di Stato n. 4775 del 1° luglio 1998 sulla Ltut non è d'aiuto. Il Rapporto del Gran Consiglio del 12 febbraio 1999 (cfr. pag. 5 ad art. 29) e i Verbali del Gran Consiglio (Vol. 5, anno 1998-1999, pag. 3955) permettono invece di ritenere che il legislatore ha inteso regolamentare la tassa del rendiconto morale alla lettera a), fissando un minimo di fr. 20.– un massimo di fr. 200.–, e la tassa per le altre decisioni alla lettera b), fissando un massimo di fr. 5'000.–. Nelle “altre decisioni” rientra senza dubbio, nell'intenzione del legislatore, anche il rendiconto finanziario, con possibilità di raggiungere il massimo di cui si è detto nel caso in cui “siano allestiti rendiconti” a favore “di persone estremamente abbienti” (cfr. Rapporto del Gran Consiglio menzionato, loc. cit.).\nb) La LPMA non specifica se, per quanto concerne le tasse delle Autorità regionali di protezione, si debba applicare il diritto civile o quello amministrativo. Nondimeno, sia nell’uno che nell’altro campo, le tasse di giustizia sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza (DTF 120 Ia 174 consid. 2a; sentenza ICCA del 16 dicembre 2010 inc. n. 11.2010.140 consid. 4), espressione del principio di proporzionalità (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 28 Lpamm).\nc) Il principio della copertura dei costi postula l’esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei costi anticipati dall’ente pubblico, incluse le spese generali. In altri termini, il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non deve superare il totale dei costi a carico della collettività per l’attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a; sentenza ICCA del 16 dicembre 2010 inc. n. 11.2010.140 consid. 4).\nd) Il principio dell’equivalenza dispone invece, che l’ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall’ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif; DTF 126 I 188 consid. a/bb in).\ne) Nell’ambito della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza riconoscono al legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall’esperienza (sentenza del TRAM citata e rif.). Il ricorso a questi criteri, costituisce in effetti un’irrinunciabile necessità soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio dell’equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa – calcolata secondo criteri schematici – appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell’equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta (sentenza del TRAM citata, consid. 4.1. nonché riferimenti). Ciò significa, in buona sostanza, che l’ammontare della tassa dev’essere in proporzione con l’importo complessivo dei costi causati dalla pratica per l’autorità.\nf) Nei limiti del principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque in materia di spese, di un ampio potere di apprezzamento, ed un’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire in pratica soltanto se codesta autorità ha manifestamente abusato del suo potere o l’ha ecceduto (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 28 Lpamm). Nelle procedure importanti l’autorità può fissare l’ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a in fine con richiami; sentenza ICCA del 16 dicembre 2010 inc. n. 11.2010.140, consid. 4).\ng) Da quanto sopra esposto discende che le autorità hanno senz’altro la possibilità di elaborare schemi o tabelle sulle quali fondare il prelievo di tasse di giustizia. Già dal profilo pratico ciò appare ragionevole. Questo sistema consente oltretutto di mantenere una certa parità di trattamento: a casi analoghi verranno applicate analoghe tariffe.\nh) Quanto al fatto che la tassa di giustizia sia commisurata alla sostanza dell’interessato, di principio neppure questo è escluso. Come visto più sopra (consid. 2 a) il legislatore ticinese ha storicamente previsto una commisurazione della tassa in base alla consistenza patrimoniale del curatelato, benché non abbia poi specificato il criterio per la sua determinazione. Ciò che importa è che nel computo della tassa il massimo ed il minimo consentiti dalla legge siano rispettati. Il fatto che l’ammontare, nel caso di specie, superi l’imposta sulla sostanza fissata dallo Stato del Cantone Ticino non lo rende arbitrario: ancora una volta, il massimo ed il minimo sono stati fissati nella legge (art. 29 LPMA)."}