{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-08-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-25_2013-08-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115865&nX40_KEY=4921742&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e2d384af909817db06b35e35b568bca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.08.2013 9.2013.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale. 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Sul reclamo del 3 aprile 2013, per la riduzione di spese e tassa per l'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale per l'anno 2011: il reclamo è stato inoltrato alla scrivente Camera entro i termini di legge, da persona legittimata a ricorrere. Esso è pertanto ricevibile in ordine (art. 450, art. 450 b CC, art. 2 cpv. 2 LPMA, 48 lett. f n. 7 LOG).\n3. Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPamm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].\n4. In base all’art. 51 LPamm, quando, presso la medesima autorità siano proposti più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie e decidere i ricorsi con una sola decisione. Il ricorso (recte ora: reclamo) 2 ottobre 2011, e il reclamo 3 aprile 2013, possono pertanto essere congiunti ed evasi assieme.\nII. Nel merito:\n5. Sul ricorso del 2 ottobre 2011 alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, in merito alla restituzione dei termini:\na) L’Autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso di RE 1 in quanto i motivi da lui esposti non rientravano nei limiti di una restituzione in intero contro il lasso dei termini in base all’art. 148 CPC, a cui rimanda l’art. 12 LPamm.\nb) Il termine di ricorso in questione è - ed era anche prima della revisione del Codice civile svizzero entrata in vigore il 1° gennaio 2013 - un termine di diritto materiale, fissato dal diritto federale. Questo tipo di termini non soggiace agli art. 142 e ss del CPC e non può essere di principio prorogato (cfr. Nina J. Frei, B-Komm, ed. 2012, vol. I, pag. 1626 n. 5 ad art. 148 CPC). Ciò tuttavia non tocca la restituzione dei termini di cui all’art. 148 CPC, la quale è invece, a determinate condizioni, possibile (BSK-Erw.Schutz – R. E. Reusser, n. 20 ad art. 450b CC). Si tratta ora di verificare se i motivi addotti dal ricorrente giustificavano la restituzione.\nc) RE 1 afferma di essere stato indotto in errore in quanto si trattava della prima volta che si trovava confrontato con quella tassa, legata alla decisione di approvazione del rendiconto. Avendo pensato che fosse dovuta al pagamento di una prestazione, cioè al costo per la verifica di tutto quanto era stato fatto nel periodo iniziale dall’Autorità, anche se contrariato, ha pagato la tassa e lasciato scadere il termine inosservato.\nd) Secondo costante dottrina e giurisprudenza, la semplice ignoranza di norme giuridiche, come pure un errore sulla loro portata, non giustifica una restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da un’informazione dell’autorità (cfr. sentenza del Tribunale federale dell’11 maggio 2006 n. 2A.175/2006 consid. 2.2.2. e dottrina citata; DTF 103 IV 133 consid. 2).\ne) Si può ragionevolmente ritenere che il reclamante, ricevuta la decisione, fosse all’oscuro dello specifico della tassa applicata. Nondimeno, pur assumendo di non aver pienamente colto a quale titolo essa fosse prelevata, l’ha accettata ed ha lasciato trascorrere inosservati i termini di ricorso.\nf) Considerato quanto esposto al punto d), l’errore o l’ignoranza in merito alla portata di una norma non giustifica una restituzione dei termini. È quindi a giusto titolo, che l’allora Autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il suo reclamo. Diversamente, la restituzione dei termini dovrebbe essere data ad un numero indeterminato di fattispecie, ogni volta che un interessato adducesse di non aver compreso appieno il significato di una norma, rispettivamente di una decisione a lui indirizzata.\ng) In conclusione, spettava al reclamante informarsi o inoltrare, se del caso, un ricorso “cautelativo”, in attesa di ottenere le delucidazioni necessarie. Non avendolo fatto, egli ha perso la possibilità di contestare il contenuto della decisione.\nh) Visto quanto sopra, il ricorso del 2 ottobre 2011, volto ad annullare la decisione dell'Autorità di vigilanza, va respinto. Non è di conseguenza concessa la restituzione dei termini.\ni) Tasse di giustizia e spese seguono la soccombenza.\n6. Sul reclamo del 3 aprile 2013, per la riduzione di spese e tassa per l'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale per l'anno 2011:\na) In base all’art. 29 cpv. 1 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:\na) per l’approvazione di rendiconti morali, da fr. 20.- a fr. 200.-;\nb) per ogni altra decisione fino a fr. 5'000.-."}