{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-08-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-25_2013-08-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115865&nX40_KEY=4921742&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6e2d384af909817db06b35e35b568bca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.08.2013 9.2013.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale. Restituzione in intero del termine per ricorrere. Criteri per la fissazione delle tasse di giustizia applicate dalle ARP; in concreto, tassa commisurata alla sostanza del curatelato, calcolata a torto includendo gli averi LPP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:26:05", "Checksum": "5e05661d76245b07aa2d09fde5e0c73a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.08.2013 9.2013.25\nRegesto:\nApprovazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale. Restituzione in intero del termine per ricorrere. Criteri per la fissazione delle tasse di giustizia applicate dalle ARP; in concreto, tassa commisurata alla sostanza del curatelato, calcolata a torto includendo gli averi LPP\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nHutter Gerosa |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________ |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda le tasse e spese messe a carico del curatelato PI 1 dalle Autorità tutorie regionali per l'approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti morali degli anni 2010 e 2011 |\ngiudicando ora:\n- sul ricorso (recte ora reclamo) 2 ottobre 2011 presentato da RE 1 contro la decisione del 20 settembre 2011 dell’allora Autorità di vigilanza sulle tutele;\n- sul reclamo 3 aprile 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 marzo 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Con scritto 21 ottobre 2009 PI 1 – domiciliato a S__________ – ha chiesto di essere posto sotto tutela volontaria. A suo carico pendevano diversi debiti. Il signor RE 1, che già conosceva l’interessato, si è dichiarato disposto ad assumere l’impegnativo incarico. Con decisione 12 novembre 2009, l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha, di conseguenza, istituito la tutela volontaria a favore del signor PI 1.\nB. I rendiconti 2010, regolarmente presentati dal tutore signor RE 1, sono stati approvati con decisione 11 agosto 2011 dalla Commissione tutoria. Essa ha prelevato complessivi fr. 850.- per spese e tassa di approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale, ponendoli a carico del tutelato.\nC. Scaduto il termine di ricorso, l’interessato è venuto a sapere che spese e tassa di fr. 850.- erano calcolati in base alla sostanza del pupillo. Egli ha dunque deciso di inoltrare ricorso con richiesta di restituzione dei termini, per ottenerne la riduzione.\nD. L’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), con decisione 20 settembre 2011 ha dichiarato il gravame irricevibile.\nE. Non soddisfatto dell’esito, l’interessato si è rivolto alla prima Camera civile del Tribunale d’appello. Con ricorso (recte ora: reclamo) del 3 ottobre 2011 ha nuovamente chiesto la restituzione del termine e la riduzione della tassa.\nF. In data 1° gennaio 2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del Tribunale d'appello.\nG. Pendente la procedura di cui sopra, la Commissione tutoria, con decisione 26 marzo 2013, ha approvato pure i rendiconti presentati dal tutore per l’anno 2011. Nuovamente, essa ha prelevato complessivi fr. 850.- per spese e tassa di approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale, ponendoli a carico del tutelato.\nH. Con reclamo inoltrato a questa Camera di protezione il 3 aprile 2013, RE 1 ha chiesto che la tassa per l’approvazione del rendiconto fosse “limitata al costo di prestazione per le necessarie verifiche del caso”; subordinatamente che “nel conteggio della sostanza netta venga detratto l’importo della previdenza e che comunque il suo pupillo non abbia a dover pagare un importo superiore a quello che paga con l’imposta cantonale sulla sostanza.” (reclamo pag. 2 in fine).\nI. In data 22 aprile 2013, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – ha presentato osservazioni al reclamo, ribadendo di trarre l’importo della tassa e delle spese di giustizia dalle normative in vigore e da una tabella allestita ed utilizzata da anni, basata sul valore della sostanza dell’interessato, tabella che ha accluso al proprio allegato. L’Autorità di protezione ha quindi chiesto la reiezione del reclamo.\nL. In data 28 aprile 2013, RE 1 ha presentato una replica spontanea, nella quale sottolinea nuovamente di ritenere ingiusto il pagamento di una tassa cantonale così elevata. Rileva inoltre che nella sostanza netta di PI 1 è stato considerato pure l’importo di fr. 121'336.- del conto di libero passaggio vincolato, che, a suo modo di vedere, non andrebbe conteggiato nella sostanza, così come non viene fiscalmente conteggiato il capitale depositato presso la cassa pensione.\nConsiderato\nin diritto\nI. In ordine:\n1. Sul ricorso del 2 ottobre 2011 alla prima Camera civile del Tribunale d’appello sulla restituzione dei termini:\na) Con l'entrata in vigore della modifica del Codice civile in materia di protezione degli adulti, i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente, cui applica il nuovo diritto di procedura (cfr. modifica del Codice civile del 19 dicembre 2008; art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).\nb) L’autorità di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle già Commissioni tutorie regionali (ora: Autorità regionali di protezione) e per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica - contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale (cfr. art. 2 cpv. 2 della Legge cantonale sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto dell’8 marzo 1999 -in seguito LPMA-; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; BSK Erw.SchutzR-R. Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12).\nc) Inoltrato rispettando i termini da persona legittimata a ricorrere, il reclamo è ricevibile in ordine."}