Tramite il rapporto morale si esamina se il curatore svolge i suoi compiti in modo adeguato, se ha ottenuto la fiducia dell’interessato, se vi è un’evoluzione conforme al bene di quest’ultimo, se le cause della misura persistono o se è necessaria una revoca od una modifica della stessa (cfr. BSK ZGB I – Geiser, ad art. 423 vCC no. 3). 3. Nel caso in esame, contestato dalla reclamante è il contenuto del rapporto morale relativo alla curatela educativa a favore della figlia per l’anno 2012. Giova sottolineare come le critiche di RE 1 siano piuttosto precisazioni che non compromettono la correttezza del contenuto del rapporto morale.