Droit de la protection de l’adulte Guide pratique, Edito dalla COPMA, p. 211). Ai sensi dell’art. 24 ROPMA ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi l’autorità regionale di protezione può accordare una proroga. L’autorità di protezione esamina il rapporto del curatore e se necessario chiede che sia completato (art. 415 CC). La legge non specifica quale debba essere il contenuto del rapporto, essendo esso in fuzione del mandato attribuito.