I principi suddetti sono stati sostanzialmente ripresi dalle nuove normative sulla protezione dei minori e degli adulti in vigore dal 1° gennaio 2013. Per l’art. 411 CC – trasponibile anche in materia di protezione dei minori – ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela. Il rapporto morale permette all’autorità di protezione di controllare e sorvegliare l’attività del curatore, permette anche di fare il punto della misura e verificarne l’adeguatezza e la necessità (cfr. Droit de la protection de l’adulte Guide pratique, Edito dalla COPMA, p. 211).