Pur beneficiando di una certa indipendenza il curatore educativo aveva il dovere d'informare regolarmente la Commissione tutoria sulla propria attività, sulle sue percezioni, sui miglioramenti o peggioramenti della situazione attraverso dei rapporti (art. 413 cpv. 2 e 423 combinati con l'art. 367 cpv. 3 vCC). I principi suddetti sono stati sostanzialmente ripresi dalle nuove normative sulla protezione dei minori e degli adulti in vigore dal 1° gennaio 2013.