Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm). 2. Secondo le normative in vigore fino al 31 dicembre 2012, ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il tutore o curatore doveva presentare alla Commissione tutoria il rapporto e/o il rendiconto finanziario; per giustificati motivi la Commissione tutoria poteva accordare una proroga (art. 24 cpv.