{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-257_2014-09-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117342&nX40_KEY=4711080&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b0189f7a511a65f9a3985a405e538e94"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["9.2013.257"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 23.09.2014 9.2013.257"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Approvazione del rapporto morale e riconoscimento della mercede per il curatore educativo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:20:17", "Checksum": "9bed6a176668635f15b914da4ec7edfc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 23.09.2014 9.2013.257\nRegesto:\nApprovazione del rapporto morale e riconoscimento della mercede per il curatore educativo\n\n\nDi poca rilevanza risulta invece sapere a quanti incontri la reclamante sia stata presente: risulta che in ogni caso il curatore ha avuto vari contatti con gli altri famigliari e con i vari operatori sociali coinvolti (cfr. rapporti intermedi inviati all’Autorità di protezione il 25 aprile 2012, il 3 agosto 2012, il 1 settembre 2012, il 1 novembre 2012), ma che in sostanza, visto anche il tenore del reclamo, non sia stato possibile mettere in atto una reale collaborazione. Al proposito anche il curatore nelle proprie osservazioni ha specificato che la madre ha preso delle decisioni per la figlia senza interpellarlo (interruzione dell’esternato all’Istituto __________) e si è mostrata non collaborativa, a scapito della minore. Anche in questo caso a mente di questo Giudice non può essere mossa una critica al curatore, che dagli atti risulta aver svolto il suo mandato con impegno e aver (correttamente, come da mandato) riportato quanto da lui constatato.\nA tal proposito, è utile ricordare lo scopo del rapporto morale, che dev’essere quello di riassumere la situazione della minore al fine di permettere all’autorità di accertare quanto svolto dal curatore, come pure di valutare l’attualità della misura, la sua adeguatezza, l’esigenza eventuale di modificarla o revocarla.\nAlla luce di quanto sopra esposto, risultando il rapporto morale appropriato al suo scopo, le contestazioni e precisazioni della reclamante vanno respinte in quanto inconsistenti e irrilevanti per la sua approvazione. Di conseguenza, va respinta pure la critica all’Autorità di protezione di aver approvato “con superficialità” lo “scorretto” e “gestito con scarsa professionalità” rapporto morale.\n4. La remunerazione dei\ncuratori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base\ndella normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge\nsull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e\ndell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla\nmercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut\ne soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRTut\nprevede che, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo\ndi fr. 3'000.- annui [..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, in vigore dal\n1.1.2010, in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del\ntutore o curatore alla Commissione tutoria, può essere riconosciuta anche una\nmercede superiore a\nfr. 3'000.-.\n5. Nel caso in esame, la reclamante non contesta esplicitamente l’ammontare della mercede, tuttavia esprime “forti dubbi sulle ore di prestazione effettivamente svolte”, precisando che il curatore avrebbe indicato un’ora di prestazione per un incontro durato “al massimo 10 minuti”. Come spiegato dal curatore, egli ha indicato nel computo delle ore impiegate il tempo effettivo, comprensivo pertanto della trasferta. In effetti tale modo di agire non può essere censurato, facendo parte del tempo dedicato al mandato pure quello impiegato per raggiungere i luoghi dove avvenivano gli incontri.\nLa reclamante disapprova infine il computo dei chilometri esposti dal curatore. Essa sostiene che sia scorretto calcolare la distanza partendo dal suo domicilio a __________, visto che a suo avviso il curatore avrebbe dovuto partire dal suo luogo di lavoro, presso l’Istituto __________.\nA questo proposito occorre evidenziare che il curatore è stato nominato non in qualità di operatore presso l’Istituto __________, bensì a titolo privato, ciò che comporta che lo svolgimento del mandato non è avvenuto (a meno di accordi diversi con il datore di lavoro, di cui tuttavia non v’è traccia agli atti) in tempo di lavoro ma nel suo tempo libero.\nDi conseguenza appare corretto accettare le distanze indicate dall’interessato, come pure in generale la remunerazione fissata, che appare consona al lavoro svolto dal curatore e al tempo dedicato alla minore. Anche su questo punto vengono pertanto respinte le critiche della reclamante.\n6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Di conseguenza tasse e spese di giustizia sono poste a carico della reclamante.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 100.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 150.–\nsono posti a carico di RE 1.\n3. Notificazione:\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici (pagina seguente)\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}