{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-257_2014-09-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117342&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b0189f7a511a65f9a3985a405e538e94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.257"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 23.09.2014 9.2013.257"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Approvazione del rapporto morale e riconoscimento della mercede per il curatore educativo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:26", "Checksum": "7bb0a66353ec7a6a4baeb4eb673aa447", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 23.09.2014 9.2013.257\nRegesto:\nApprovazione del rapporto morale e riconoscimento della mercede per il curatore educativo\n\n\n2. Secondo le normative in vigore fino al 31 dicembre 2012, ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il tutore o curatore doveva presentare alla Commissione tutoria il rapporto e/o il rendiconto finanziario; per giustificati motivi la Commissione tutoria poteva accordare una proroga (art. 24 cpv. 1 vRTut, con riferimento agli art. 413 cpv. 2, 425 cpv. 2 e 452 vCC). I principi che regolano i rapporti morali delle misure concernenti gli adulti, nonchè i rapporti finali, potevano essere trasposti nell'ambito della curatela per i minori (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, pag. 181 e segg.; BSK ZGB – Affolter, ad art. 451 n. 8). Pur beneficiando di una certa indipendenza il curatore educativo aveva il dovere d'informare regolarmente la Commissione tutoria sulla propria attività, sulle sue percezioni, sui miglioramenti o peggioramenti della situazione attraverso dei rapporti (art. 413 cpv. 2 e 423 combinati con l'art. 367 cpv. 3 vCC).\nI principi suddetti sono stati sostanzialmente ripresi dalle nuove normative sulla protezione dei minori e degli adulti in vigore dal 1° gennaio 2013. Per l’art. 411 CC – trasponibile anche in materia di protezione dei minori – ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela. Il rapporto morale permette all’autorità di protezione di controllare e sorvegliare l’attività del curatore, permette anche di fare il punto della misura e verificarne l’adeguatezza e la necessità (cfr. Droit de la protection de l’adulte Guide pratique, Edito dalla COPMA, p. 211).\nAi sensi dell’art. 24 ROPMA ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per giustificati motivi l’autorità regionale di protezione può accordare una proroga.\nL’autorità di protezione esamina il rapporto del curatore e se necessario chiede che sia completato (art. 415 CC). La legge non specifica quale debba essere il contenuto del rapporto, essendo esso in fuzione del mandato attribuito. A motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione dell'adulto e delle misure molto diversificate che possono essere predisposte a protezione del minore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, il curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, ad art. 411 CC n. 8-9).\nTramite il rapporto morale si esamina se il curatore svolge i suoi compiti in modo adeguato, se ha ottenuto la fiducia dell’interessato, se vi è un’evoluzione conforme al bene di quest’ultimo, se le cause della misura persistono o se è necessaria una revoca od una modifica della stessa (cfr. BSK ZGB I – Geiser, ad art. 423 vCC no. 3).\n3. Nel caso in esame, contestato dalla reclamante è il contenuto del rapporto morale relativo alla curatela educativa a favore della figlia per l’anno 2012.\nGiova sottolineare come le critiche di RE 1 siano piuttosto precisazioni che non compromettono la correttezza del contenuto del rapporto morale. Sebbene gli argomenti avanzati dalla reclamante non screditino la validità dell’approvazione del rapporto morale, appare tuttavia utile approfondire brevemente e puntualmente ogni critica.\nIl curatore nel proprio rapporto ha indicato che “anche dal papà la minore ha una sua cameretta”. La reclamante ha invece sostenuto che egli vive in Via __________ a __________, dove non esiste una camera per PI 1. Essa precisa che semmai una cameretta che “potrebbe essere destinata a PI 1” si trova presso la nonna paterna in Via __________ a __________, dove si svolge il diritto di visita. Essa specifica in ogni caso che tale cameretta viene usata dal papà, mentre la figlia dorme con la nonna. Su tale aspetto il curatore si è corretto nelle proprie osservazioni, ammettendo di aver “commesso una leggerezza” e “per la fretta di concludere il rapporto morale” di aver fatto confusione e non aver specificato che durante i diritti di visita in realtà PI 1 stava dalla nonna. Egli ha pure precisato di non poter tuttavia verificare personalmente se la cameretta a lei destinata sia usata realmente da lei o dal padre. Ciò che è importante, a suo avviso, è che “la bimba trascorra del tempo con il papà”. Il curatore ha comunque specificato che l’appartamento della nonna è “dignitoso”.\nL’inesattezza del contenuto non è quindi stata giudicata importante per il curatore, al quale tuttavia non si possono muovere critiche: ha controllato, per quanto nelle sue possibilità, il luogo dove si svolge il diritto di visita, a tutela del benessere della minore, senza constatare particolari disagi per quest’ultima, che altrimenti avrebbe segnalato.\nLa reclamante specifica che la figlia non avrebbe mai svolto lezioni di pattinaggio, e nemmeno una prova, mentre il curatore sostiene che una prova è stata fatta ma poi “ha lasciato perché non molto convinta”. Come da quest’ultimo indicato nelle osservazioni, non è stata espressa alcuna critica, bensì solo una constatazione volta a precisare che “la bambina non faceva più attività sportive quali il pattinaggio o la danza”. Anche in questo caso, a mente di questo Giudice, il valore del rapporto morale non è svalutato da una simile precisazione."}