{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-09-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-257_2014-09-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117342&nX40_KEY=4921731&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b0189f7a511a65f9a3985a405e538e94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.257"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 23.09.2014 9.2013.257"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Approvazione del rapporto morale e riconoscimento della mercede per il curatore educativo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:26", "Checksum": "7bb0a66353ec7a6a4baeb4eb673aa447", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 23.09.2014 9.2013.257\nRegesto:\nApprovazione del rapporto morale e riconoscimento della mercede per il curatore educativo\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________,\ne a\nCO 2 |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale e il riconoscimento della mercede per il curatore educativo della figlia PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 21/22 novembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 ottobre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione);\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 (2003) è nata dalla relazione tra RE 1 e TERZ 1. I genitori non hanno mai convissuto e la loro relazione si è interrotta prima della nascita della bambina. In data 10 aprile 2003 essi hanno stipulato un contratto di mantenimento e per il diritto alle relazioni personali. La convenzione è stata modificata l’11 marzo 2004, nel senso che il diritto di visita, dapprima previsto di un giorno alla settimana a partire dal primo anno di età, è stato modificato a due ore ogni due settimane al domicilio della madre o in altro luogo idoneo fino a tre anni. Dai tre anni d’età la figlia avrebbe dovuto trascorrere un giorno ogni due settimane fino a quattro anni e in seguito un fine settimana ogni quindici giorni.\nB. A seguito di una richiesta della madre del 24 marzo 2006, è stata istituita a favore di PI 1 una curatela educativa a far conto dal 18.01.2007. In qualità di curatrice è stata nominata __________, sostituita dal 12 gennaio 2012 da CO 2, in carica dal 1° febbraio 2012.\nFin dal 2006 PI 1 è stata seguita da vari Servizi e professionisti, SMP, SAE, famiglia diurna, CPE, PAO, Istituto __________. Da sempre i rapporti tra i genitori di PI 1 sono stati piuttosto conflittuali.\nIl curatore ha rassegnato le proprie dimissioni con scritto 22 maggio 2013, ritenendo che non vi sarebbero più le condizioni per “lavorare con serenità”.\nC. Tramite decisione 24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale per l’anno 2012 presentato dal curatore, riconoscendogli una mercede di fr. 865.80.\nD. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 21/22 novembre 2013, evidenziando che il rapporto morale conterrebbe dati non veritieri. In particolare vi sarebbe indicato che il padre ospita la figlia nel suo appartamento dove vi sarebbe una cameretta a lei destinata, mentre in realtà non esisterebbe. PI 1, contrariamente a quanto indicato dal curatore, non avrebbe mai provato a seguire lezioni di pattinaggio. Il curatore avrebbe poi asserito di aver incontrato la madre solo tre volte perchè gli appuntamenti fissati venivano da lei disdetti, mentre quest’ultima sostiene di essersi sempre presentata. La reclamante ha pure specificato di aver già sollevato presso l’Autorità di protezione una contestazione al rapporto morale con scritto 4 aprile 2013, come pure con un successivo scritto 5 maggio 2013 aveva contestato un’ulteriore corrispondenza. A suo avviso il rapporto morale è quindi stato approvato con superficialità e “scarsa professionalità”. RE 1 contesta pure l’entità della mercede, sostenendo che le ore indicate dal curatore sarebbero esagerate e che per incontri di 10 minuti avrebbe indicato 1 ora. Il computo dei km. esposto dal curatore sarebbe poi calcolato partendo dal proprio domicilio a __________, mentre egli lavora presso l’Istituto __________.\nE.Il curatore ha presentato le proprie osservazioni il 13 dicembre 2013 precisando di aver in effetti commesso un errore relativamente alla situazione abitativa del padre, non avendo specificato che PI 1 durante i diritti di visita con il padre risiedeva presso la nonna paterna in Via __________ a __________ e non in Via __________, dove in effetti vive il padre, in un appartamento sprovvisto di una camera per lei. Ha puntualmente respinto ogni contestazione della madre, confermando il contenuto del rapporto morale e la richiesta di mercede.\nF. Tramite osservazioni 13 gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha dichiarato di condividere quanto indicato dal curatore nelle proprie osservazioni, rimettendosi al giudizio di questo Tribunale.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nQuanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm)."}