Ora in simili circostanze, posta l’esigenza di istituire una misura di protezione in favore di PI 1 e ritenuto che la procura agli atti non costituiva un mandato precauzionale, va analizzato se la scelta di istituire CUR 1 quale curatrice resiste alle critiche dei reclamanti. In concreto va di conseguenza accertato se vi era o meno un’esplicita espressione di volontà pronunciata da PI 1 alla nomina del figlio RE 2 quale curatore, così come sostenuto dai reclamanti. L’art. 401 CC dispone che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela.