Indipendentemente da quanto cercano di far credere i reclamanti la stessa non può con ogni evidenza essere considerata al pari di un mandato precauzionale ai sensi dell’art. 361 CC. Giusta l’art. 361 CC, il mandato precauzionale è infatti costituito per atto olografo o per atto pubblico. La “Procura generale”, benché firmata di pugno dall’interessata, era stata redatta al computer, e non rispettava la forma olografa, in quanto non interamente redatta a mano dall’interessata (CommFam, op. cit., art. 361 n. 7) e neppure poteva essere considerata quale atto pubblico. La forma è una condizione di validità del mandato precauzionale.