Ora, indipendentemente da quanto cercano di far credere i reclamanti, nel caso in esame determinante per l’istituzione della misura di protezione non era l’incapacità di discernimento di PI 1, bensì la capacità della stessa di provvedere ai propri interessi. Nel caso in esame non era stata istituita una curatela generale (ai sensi dell’art. 398 CC) che pone quale condizione appunto una durevole incapacità di discernimento, bensì una semplice curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 394 CC. Ora che PI 1 non fosse al momento in cui è stata presa la risoluzione impugnata, capace di provvedere ai propri interessi non è in concreto messo in discussione.