Già in precedenza lo stesso medico aveva certificato che PI 1, affetta da un grave polipatologia neurologica con stato confusionale, non era più in grado di gestire i propri interessi (certificato agli atti del 23 gennaio 2013). 6.2. Ora, indipendentemente da quanto cercano di far credere i reclamanti, nel caso in esame determinante per l’istituzione della misura di protezione non era l’incapacità di discernimento di PI 1, bensì la capacità della stessa di provvedere ai propri interessi.