A mente dei reclamanti la procura generale sottoscritta dalla madre il 12 dicembre 2012 andava considerata quale “mandato precauzionale” ai sensi dell’art. 360 CC. Con la stessa PI 1 avrebbe espresso, in modo chiaro e inequivocabile, la propria volontà di delegare ogni potere di rappresentanza al figlio RE 2. I reclamanti contestano infine la tesi di controparte secondo cui la madre possedeva importanti somme di denaro, somme non dichiarate al fisco. 4. Contestata nel caso in esame è la decisione di istituire una misura di protezione in favore di PI 1, nonché la scelta del curatore operata dall’Autorità.